CET Conto energia termico
Regole Applicative per l’attuazione delle disposizioni del D.M. 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”.
Il documento descrive le diverse fasi dell’accesso e degli incentivi:
– la richiesta di concessione dell’incentivo a seguito della realizzazione dell’intervento, mediante compilazione e sottoscrizione della scheda-domanda e la successiva accettazione informatica della scheda-contratto;
– la richiesta di prenotazione dell’incentivo, mediante compilazione e sottoscrizione della apposita scheda-domanda a preventivo e la successiva presentazione della richiesta di concessione dell’incentivo a seguito della realizzazione dell’intervento;
– il regolamento, nei casi previsti, per l’iscrizione ai registri;
– la documentazione da presentare e conservare a cura del Soggetto Responsabile (di seguito anche SR);
– le modalità di calcolo e di erogazione degli incentivi per ciascuna tipologia di intervento;
– i controlli e le verifiche.
Note rilevanti:
– L’invio telematico tramite il Portale delle richieste di incentivazione al GSE deve avvenire necessariamente, a pena di esclusione, entro i termini definiti per le diverse modalità di accesso previste all’art. 7 del Decreto (60 giorni dalla conclusione dell’intervento, oppure 60 giorni dall’attivazione del Portale per gli interventi conclusi a partire dal 3 gennaio 2013 fino alla data di attivazione del Portale stesso).
– Le prestazioni professionali, comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, anche quando espressamente previste dal Decreto per l’intervento, non rientrano tra le attività da considerare ai fini dell’individuazione della data di conclusione dell’intervento.
– In caso di più interventi sullo stesso impianto: per data di conclusione si intende quella relativa all’ultimo intervento.
– Sostituzione di generatori di calore, come riportato nelle definizioni in Allegato 1: è da intendersi la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze.
– Gli interventi che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del generatore sostituito non sono ammessi in quanto configurano il potenziamento dell’impianto esistente
– Le fatture devono attestare esclusivamente le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d’incentivazione. Le spese sostenute e indicate in fattura devono rientrare tra quelle ammissibili indicate all’art.5 ai fini del calcolo dell’incentivo. Spese non ammissibili non devono essere riportate in fattura.
– I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale.
– La causale dei bonifici bancari/postali deve riportare il riferimento al D.M. 28/12/2012 e allo/i specifico/i intervento/i per cui viene richiesto l’incentivo (art. 4 del Decreto, es: 1.A, 1.B, …, 2.D), il numero della fattura e relativa data, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del bonifico. La somma totale degli importi deve corrispondere alla spesa totale consuntivata indicata nella richiesta di concessione dell’incentivo. Solo qualora la dimensione del campo di causale del bonifico non consenta l’inserimento completo dei dati sopra indicati, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario potranno essere omessi dalla causale, ma dovranno comunque comparire nelle fatture.
Per ulteriori chiarimenti potete contattare Rappresentanze Termotecniche di Vincenzo Lo Iacono allo 091/8907789 oppure al cellulare 348 8072053.
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