tratta da www.elco-ecoflam.com
Il Decreto che incentiva le fonti rinnovabili termiche e gli interventi di efficienza energetica per i privati e le amministrazioni pubbliche, tramite il Conto Energia Termico, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 Gennaio 2013. Il Conto Energia Termico riguarda principalmente due tipologie di interventi:
• incrementi dell’efficienza energetica in edifici esistenti
• installazioni di piccole dimensioni di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Il beneficio si rivolge ai soggetti pubblici che eseguono interventi di incremento di efficienza energetica negli edifici esistenti e interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili con sistemi ad alta efficienza.
Inoltre alcuni specifici interventi sono contemplati anche per persone fisiche, i condomini, gli enti e soggetti titolari di reddito di impresa.
Viene introdotto un meccanismo incentivante sul modello del Conto Energia fotovoltaico, dedicato alle rinnovabili termiche.
Le tecnologie incentivate si dividono in due categorie.
• Rinnovabili termiche (solare termico, caldaie a biomassa, pompe di calore e scalda-acqua a pompa di calore): il Conto Energia Termico vale sia per i privati che per le amministrazioni pubbliche.
• Interventi di incremento dell’efficienza energetica (isolamento, serramenti e sostituzione degli impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione): il beneficio riguarda solo la Pubblica Amministrazione.
A seconda del tipo di intervento, l’importo erogato è basato su:
• Energia ricavata dalla fonte rinnovabile (stima): pompe di calore
• Energia ricavata (indirettamente in base alla superficie installata): solare termico
• Spesa sostenuta: caldaie a condensazione, scalda-acqua a pompa di calore
Il contributo in conto capitale viene erogato dal GSE, corrisposto su periodi di 2 o 5 anni, in base all’entità dell’intervento:
• 2 anni: produzione da fonti rinnovabili con potenza uguale o inferiore ai 35 kW (50 metri quadrati lordi di superficie per il solare termico).
• 5 anni: produzione da fonti rinnovabili con potenza maggiore, nonché interventi di riqualificazione energetica.
• se l’importo totale è inferiore a 600 €, l’erogazione avviene in 1 anno. Il Conto Energia Termico: • È accessibile anche a soggetti che non presentano dichiarazione dei redditi o che hanno limitata capacità di detrazioni.
• Non è cumulabile con altri incentivi statali (es. certificati bianchi), né con le detrazioni fiscali (55%).
• Può essere richiesto per tutti gli interventi successivi al 2 gennaio 2013, fa fede la data di fatturazione.
• Sono contemplate le diverse spese sostenute (prodotto, installazione, rimozione, prestazioni professionali…).
• La richiesta verso il GSE deve essere fatta entro 60 giorni dal termine dei lavori, comunque quando sono disponibili le procedure e la modulistica in materia.
• A differenza del meccanismo delle detrazioni fiscali, che sono alimentate dalla fiscalità stessa, il Conto Energia Termico ha una dotazione massima annua (spesa di 700 milioni € per i privati e di 200 milioni per la Pubblica Amministrazione).
• Al raggiungimento del tetto annuo, non saranno accettate nuove domande di accesso all’incentivo fino a nuovo decreto.